diritto-assicurativo
Alunno infortunato a scuola? Si ha diritto al risarcimento del danno
Molto spesso capita che al rientro da scuola vostro figlio torni malconcio, perché ad esempio durante l’ora di educazione fisica si è infortunato giocando a calcio, oppure banalmente è caduto a causa del pavimento scivoloso.
In questi spiacevoli episodi molto spesso si fa ricadere la colpa sul proprio figlio/alunno ma non è così perché di fatto la scuola è l’ente responsabile.
In tali casi si parla di “responsabilità civile extracontrattuale” della scuola per fatti imputabili ai propri dipendenti.
Questa, da un lato, attiene all’omissione rispetto all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex art. 2047 – 2048 c.c.) e, dall’altro, all’omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).
Una volta assolto l’onere di provare che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, si rende operante la presunzione di colpa in capo all’istituto scolastico per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza.
Al contrario, alla scuola per evitare la condanna al risarcimento del danno spetta dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.
La prova liberatoria in capo all’istituto è abbastanza complessa in quanto lo stesso è responsabile sia se l’infortunio si verifica durante l’ora di lezione, anche in caso di assenza del professore per malattia o altra causa, sia durante l’intervallo tra un’ora e l’altra, in assenza del professore in aula, in quanto è preciso onere dell’istituto adottare tutte le misure opportune al fine di evitare la scopertura delle classi, durante l’orario di lezione e anche a cavallo tra una lezione e l’altra, non trattandosi di eventi eccezionali, ma, anzi, prevedibili.