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Accesso alla strada chiuso? Fondo intercluso? Avete diritto alla servitù di passaggio
Art. 1032 Codice civile “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica (1) né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Si tratta della cosiddetta “servitù coattiva”, che si suddivide in diverse specie di cui la più nota è quella “”di passaggio”” (art. 1051 e ss. c.c.):“ogni qual volta un fondo non ha accesso diretto alla strada pubblica o la sua realizzazione comporterebbe un eccessivo dispendio o disagio, il proprietario ha diritto a passare sul/i fondo/i altrui, purché non si tratti di abitazioni o giardini e purché il pregiudizio del fondo servente non sia superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante” (Cass. n. 3184/2003).